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CENTRO STUDI - DOPOSCUOLA - LEZIONI PRIVATE - RECUPERO ANNI SCOLASTICI

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Inclusione (profilo storico della normativa)

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  • Legge 118/1971
L'articolo 28 disponeva che l'istruzione dell'obbligo avvenisse nelle classi normali della scuola pubblica, superando così il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva.
  • Legge 517/1977
Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 
Viene introdotto l'insegnante specializzato per le attività di sostegno.
  • Legge 104/1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Raccoglie e integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/1977. 
Ribadisce e amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana del disabile.
Impegna lo stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo.
Prevede interventi riabilitativi per i deficit sensoriali e psicomotori.
  • DPR 24 febbraio 1994
Atto di indirizzo che ha costituito, fino alla soppressione da parte del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, la linea di raccordo tra istituzioni sanitarie e istituzioni scolastiche nella costruzione di passaggi fondamentali quali la Diagnosi funzionale, il Profilo dinamico funzionale e il PEI.
  • Testo Unico (D.Lgs. 297/1994)
Raccoglie la parte della L. 104/1992 che riguarda l'istruzione.
  • Dichiarazione di Salamanca (UNESCO 1994)
Rappresenta il manifesto dell'Inclusive Education. Esso si regge sul concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES), che si riferisce ad una casistica molto più ampia rispetto a quella individuata nella legge 104/1992, riferita alle sole disabilità certificate. Per BES si intendono:
  1. particolari condizioni fisiche, incluse semplici allergie;
  2. menomazioni delle strutture e delle funzioni corporee;
  3. deficit delle attività personali (di apprendimento, comunicazione, linguaggio, autonomia, interazione);
  4. difficoltà nella partecipazione sociale;
  5. difficoltà prodotte da fattori contestuali personali, come bassa autostima o scarse motivazioni.
La Dichiarazione di Salamanca esprime per la prima volta ciò che, per gradi, verrà realizzato dalle normative successive: la legge 170/2010, rivolta agli alunni con DSA; la Direttiva MIUR del 27/12/2012, con riferimento ad altre categorie di BES, con particolare attenzione verso i DDAI (Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività) e gli alunni stranieri; il D.Lgs. n. 66/2017, con il quale è stata riordinata e semplificata la normativa relativa all'inclusione.
  • Index for Inclusion (United Kingdom, 2002)
Propone l'introduzione dell'espressione ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione in luogo del concetto di Bisogni Educativi Speciali.
  • L.53/2003 art. 2, c1 
La Riforma Moratti prevede i Piani di Studio Personalizzati.

Il 24 marzo 2003 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una Direttiva che verte sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. Vi si illustrano le motivazioni per accrescere il benessere, gli indicatori per misurarlo, la procedura da adottare per migliorarlo.
  • D.Lgs. 59/2004
art. 3 - evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi i docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative
art. 7 - nell'ambito del POF vengono organizzate attività facoltative ed opzionali per la realizzazione di piani di studio personalizzati
art. 11 - la valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività previste dai piani di studio personalizzati
  • DPR 89/2009
Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana.
  • DD.PP.RR. 87, 88, 89/2010

Riguardano la personalizzazione dei percorsi per istituti professionali (87), tecnici (88) e Licei (89).

  • Legge 170/2010 - Nuove norme in materia di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) in ambito scolastico 
I punti salienti della legge sono:
  1. Riconoscimento di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali DSA;
  2. diritto allo studio per DSA;
  3. procedure per ottenere la certificazione diagnostica;
  4. attivazione di corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici;
  5. definizione di una didattica individualizzata e personalizzata;
  6. introduzione di misure dispensative e strumenti compensativi;
  7. uso di misure dispensative e strumenti compensativi per le lingue straniere;
  8. misure a sostegno dei familiari.
  • DM 5669 12/07/2011
È il decreto attuativo della L. 170/2010. In allegato vi sono indicate le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
Viene previsto il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che esprime un percorso personalizzato atto a definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato include una progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita degli alunni con BES.
Gli alunni con DSA possono ottenere in corso d'anno l'esonero dallo studio delle lingue straniere. In ogni caso, sono dispensati dalla prova scritta della lingua straniera, che sarà compensata con una prova orale con modalità e contenuti stabiliti dalla Commissione.
  • DM 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
I corsi per la specializzazione per il sostegno didattico sono riservati ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione. Si accede ai corsi per titoli ed esami.
Negli allegati vengono definiti il profilo professionale dell'insegnante di sostegno e le competenze che deve possedere (All. A), le attività formative e di tirocinio che saranno seguiti presso gli atenei e le scuole (All. B.) e gli aspetti organizzativi dei corsi.
  • Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012)
Esprime la centralità della funzione del docente e del ruolo del contesto nella rimozione degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni.
  • Direttiva Ministeriale 27/12/2012 - Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l'area dei BES.
Vi rientrano le condizioni di svantaggio sociale e culturale, DSA, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura.
Fermo restando l'obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il Consiglio di Classe o il Team dei Docenti indicano in quali casi si ritenga opportuna l'adozione di un PDP e di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative al fine di garantire l'inclusione di tutti gli alunni con BES. Si estende, così, a tutti i BES il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.
Nella stesura di un PDP, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, bisognerà verbalizzare la motivazione delle decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
L'attivazione di un PDP per un BES deve essere firmato dal D.S. (o da un suo delegato), dai docenti e dalla famiglia.
  • Cir. Min. n. 8 del 06/03/2013
Contiene le indicazioni operative per la realizzazione della Direttiva Ministeriale 27/12/2012.
Si stabilisce che, negli anni terminali di ciascun ciclo, ai fini degli esami di Stato, le certificazioni DSA devono essere presentate entro il 31 marzo.  
Vengono chiarite le modalità di stesura del PAI (Piano Annuale per l'Inclusività, che sarà sostituito dal Piano per l'Inclusione con il DL 66/2017) e di inserimento nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) degli interventi inclusivi adottati dalla scuola.
Si chiarisce, inoltre, che gli alunni che non hanno bisogno di certificazione possono accedere direttamente ai PDP, in coerenza con il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento introdotto con la legge 53/2003

  • Nota n. 1551 del 27 giugno 2013
Chiarimenti sul concetto di normale specialità, definizione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusività (GLI) interni alle istituzioni scolastiche, modalità di realizzazione dei Piani Annuali per l'Inclusività.
Al fine di ottimizzare la tempestività degli interventi educati e formativi, e viste le tempistiche del rilascio delle certificazioni, per gli alunni che necessitano di certificazione è possibile, a discrezione del consiglio di classe, attivare percorsi didattici personalizzati in linea con le misure previste dalla L. 170/2010.
  • DM 781/2013
Nell'allegato al D.M. 781/2013 si afferma, tra altro, che le Risorse Educative Aperte (OER) assumono un ruolo importante nel campo dei Contenuti Digitali Integrativi.
 
  • Nota n. 4233 del 19 febbraio 2014
La nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014 traccia le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. 
  • L. 107/2015
La Legge 107/2015, denominata La Buona Scuola, riguarda l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Comprende il PNSD.
  • D.Lgs. 62/2017 - Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo
 Il Decreto, attuativo della L. 107/2015, rivede i criteri di valutazione degli alunni disabili e degli alunni con DSA del primo e del secondo ciclo.
La valutazione degli apprendimenti e l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo, saranno coerenti con il PDP. La valutazione dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.
Gli alunni sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione e le prove INVALSI con l'uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
La commissione d'esame potrà predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento. Tali prove avranno valore equipollente alle ordinarie. 
Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo per la frequenza, e di conseguenza questi alunni non potranno più ripetere la classe terza.
La valutazione degli alunni con DSA  sarà coerente con il PDP e dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.
Gli studenti con DSA di primo ciclo che abbiano ottenuto l'esonero totale dallo studio delle lingue straniere, in sede d'esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.
Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI con possibilità di avvalersi di strumenti compensativi e misure dispensative. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale d'inglese.
Durante le prove, la Commissione può prevedere tempi differenziati.
Nella valutazione degli alunni del secondo ciclo, il C.d.C. stabilisce la tipologia delle prove d'esame e anche se le stesse abbiano o meno valore equipollente all'interno del PEI. 
Il superamento delle prove determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo a condizione che risultino di valore equipollente. In caso contrario, o nelle situazioni in cui gli studenti non partecipino agli esami o non sostengano una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo con indicazioni circa l'indirizzo, la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, la durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni d'esame ottenute in sede. 
La Commissione d'esame può avvalersi del supporto dei doceti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico e potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.
Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI.
Alunni con DSA sono ammessi all'esame di Stato sulla base del PDP. La Commissione d'esame tiene conto degli elementi forniti dal Consiglio di Classe riguardo alle modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati.
I candidati che abbiano seguito un percorso ordinario, possono sostenere la prova orale di lingua straniera anziché quella scritta.
Nel diploma finale non viene fatta menzione degli strumenti compensativi o delle misure dispensative.
Gli studenti esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere seguono un percorso didattica differenziato  e in sede d'esame sostengono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.
Gli studenti esonerati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento di lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
  • D.Lgs. 66/2017 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Il decreto va a costituire una sorta di nuovo Testo Unico per l'integrazione scolastica dei soggetti con disabilità. L'entrata delle innovazioni introdotte è prevista, in generale, con decorrenza 1 gennaio 2019. Dalla stessa data è disposta la soppressione del DPR 24 febbraio 1994.
Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto, in sostituzione dei precedenti Diagnosi funzionale e Profilo dinamico funzionale, un Profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello adottato dall'OMS, ai fini della formulazione del Progetto individuale nonché per la predisposizione del PEI.
La valutazione degli alunni disabili del primo ciclo è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della L. 104/1992.
L'articolo 8 introduce un nuovo Piano per l'Inclusione, molto diverso dal PAI introdotto con il CM 8 del 2013. Attuato a partire dall'1 settembre 2017, è un documento programmatico che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e per la progettazione.
L'articolo 9 sostituisce integralmente l'art. 15 della L. 104/1992: vengono dismessi i GLHI (Gruppi di Lavoro per l'Handicapp d'Istituto) e i GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) e vengono sostituiti da GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), GIT (Gruppo Inclusione Territoriale, dal 1° gennaio 2019) e GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione).
Il GLI, istituito a partire dal 1° settembre 2017 come anche il GLIR, opera a livello di istituzione scolastica. È composto dal DS, che lo presiede, dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno, da specialisti dell'ASL, da eventuale personale ATA. HA il compito di supportare il C.d.D. nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione del PEI.
Il Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell0organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione. Il GIT verifica la proposta e formula a sua volta proposta all'USR, che assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per il posti di sostegno.

  • 2022/03.
La nota del Ministero dell'istruzione di marzo 2022 delinea orientamenti interculturali, idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori

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