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Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Scuola dell’infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.

Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.

Scuola secondaria superiore
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.

 

Riferimenti normativi:

    Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3

Art. 5.
           Classi con alunni in situazione di disabilita'

2.  Le  classi  iniziali  delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono
alunni  con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20
alunni,  purche'  sia  esplicitata  e  motivata la necessita' di tale
consistenza  numerica,  in  rapporto  alle  esigenze  formative degli
alunni  disabili,  e  purche'  il progetto articolato di integrazione
definisca  espressamente  le  strategie e le metodologie adottate dai
docenti  della  classe,  dall'insegnante  di  sostegno,  o  da  altro
personale  operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi
deve  in  ogni  caso  far conseguire le economie previste nei tempi e
nelle  misure  di  cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  3.  L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed
i  parametri  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' effettuata nel limite delle
dotazioni  organiche complessive stabilite con il decreto annuale del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze relativo alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale docente.
 

   Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15.
 

 Art. 15.
            Disposizioni relative alla scuola elementare
  15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le classi di scuola elementare
sono,  di  norma,  costituite da non piu' di 25 bambini e non meno di
10.  Le  pluriclassi sono costituite con non piu' di 12 bambini e non
meno di 6.
  15.2  Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attivita' di tempo
pieno  il  numero delle classi parallele da costituire e' determinato
sulla  base  del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli
di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso
di  eccesso  di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto
delle   limitazioni   derivanti   dalla   consistenza   dell'organico
provinciale del personale docente.

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